Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
L'atto dell’Unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.