Separazione e divorzio - Comune di Pero (MI)

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SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

L’art. 12 della Legge n. 162/2014, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L’accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).

Non può, invece, costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum). Va, inoltre, esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.

 

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto dal legislatore un doppio passaggio dinnanzi all’ufficiale di Stato civile, a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione all’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatorio/religioso o celebrato all’estero;
  • residenza di uno dei coniugi.

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 con pagamento in contanti.

In allegato, in fondo alla pagina, sono riportate le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o, in caso di separazione giudiziale, dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

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